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REATI CONTRO GLI ANIMALI: IN VIGORE LA NUOVA LEGGE

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A cura di Carmine Milo (Avvocato) e di Carlo Maria Del Pizzo (Dottore Veterinario)

Il testo della legge n. 82 del 6 giugno 2025, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali », pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 giugno 2025, entra in vigore il 1° luglio 2025.

L’approvazione definitiva della normativa sui reati contro gli animali rappresenta un importante traguardo che bilancia l’equilibrio tra repressione e protezione.

La legge prevede un rafforzamento degli strumenti di tutela degli animali e un cambio di prospettiva, riconoscendo gli animali come esseri senzienti, soggetti portatori di diritti.

Aspetto cardine della riforma è di ordine sistematico: il titolo IX bis del codice penale, introdotto dalla legge 189 del 2004, e rubricato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”, subisce una vera e propria modifica genetica, mutando in “Dei delitti contro gli animali”.

In questo modo, adeguandosi anche alle più evolute pronunce giurisprudenziali, il Legislatore riconosce espressamente che il bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici sono gli esseri animali e non già il sentimento degli umani per gli animali. Se si maltratta/uccide un animale, non si è più puniti per il dolore che si genera al padrone ma per il dolore arrecato all’animale quale destinatario di tutela giuridica diretta.

La nuova legge mira a garantire, pertanto, una maggiore protezione agli animali, inasprendo le pene per i reati che li riguardano e rafforzando gli strumenti di tutela.

I principali cambiamenti introdotti prevedono un inasprimento delle pene per il reato di maltrattamento di animali (fino a 2 anni di reclusione e 30.000 euro di multa), per il reato di uccisione di animale con sevizie (fino a 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa).

Rispetto alle circostanze aggravanti, vengono riconosciute quelle relative ai fatti commessi alla presenza di un minorenne, nei confronti di più animali e diffusi attraverso strumenti informatici o telematici. Restano fuori, invece, le ipotesi di specifica aggravante qualora il fatto sia commesso in danno di animali conviventi, nell’esercizio di un’attività commerciale, con l’uso delle armi, nell’esercizio delle funzioni professionali, pubbliche o private, tra cui quella del medico veterinario, figura rispetto alla quale era inizialmente prevista, in caso di condanna, anche la radiazione de plano dall’Albo professionale.

Viene rafforzato il divieto di organizzare o partecipare a combattimenti tra animali, con pene più severe per i responsabili (reclusione fino a due anni e 30.000 euro di muta per chi partecipa, reclusione fino a 4 anni e fino a 160.000 euro di multa per chi organizza).

Nell’ambito della fattispecie di divieto di combattimenti tra animali, viene prevista la punibilità anche di chi “partecipa” ai combattimenti o competizioni tra animali non autorizzate (art. 544 quinquies c.p.). Non è passata, invece, la medesima estensione a coloro che, a vario titolo, partecipano a spettacoli e manifestazioni vietate (art. 544 quater c.p.).

 

Il nuovo testo normativo consente, altresì, l’affido diretto e definitivo prima della definizione del processo (anche dei cuccioli) alle associazioni di cui all’art. 19 quater disp. coord. c.p., previa dazione di una cauzione. Qualora non vi sia un sequestro, invece, è previsto il divieto di abbattimento e alienazione degli animali nelle more delle indagini e del processo.

Viene sensibilmente migliorata la legge n. 201 del 2010 di contrasto ai traffici di cuccioli. Al riguardo, infatti, sarà sufficiente accertare la mancanza del microchip o del passaporto o della certificazione sanitaria, mentre attualmente tali requisiti devono ricorrere congiuntamente.

Si prevede, inoltre, la possibilità di detenere animali d’affezione alla catena, purché sia consentito il movimento oppure anche impedendone il movimento se per documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza. Si tratta di un intervento legislativo in contrasto con alcune leggi regionali, tra cui quella della Regione Campania, nel cui testo normativo di cui alla legge n. 3 del 2019 — volto a promuovere ed a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione ed a prevenire il fenomeno del randagismo — all’articolo 9, comma 3, si prevede da anni il divieto della detenzione degli animali alla catena, prevedendo una sanzione amministrativa nel caso della relativa trasgressione.

In definitiva, nonostante l’enorme sforzo profuso, la riforma rappresenta un importante passo in avanti, più che un punto di arrivo. Si ravvede, tra l’altro, la necessità di affiancare alle nuove previsioni legislative un approccio di tipo formativo-educativo, improntato alla prevenzione e alla qualità della convivenza con gli animali. Tutto ciò che scaturirà dalla nuova veste giuridica assunta dall’animale quale essere senziente, dovrà indurre gli addetti ai lavori (operatori sanitari e operatori del diritto) ad un maggiore senso di responsabilità civile, volto ad un sempre crescente impegno finalizzato ad una costante formazione dei cittadini. Il nuovo ruolo che si pretende — e sul quale si auspica un ulteriore, inevitabile confronto nei primi mesi successivi all’entrata in vigore della riforma — è quello di captare i sentimenti degli animali, cogliere le continue evoluzioni delle tematiche attuali e scottanti che li vedono protagonisti, camminare al fianco del legislatore per correggere all’occorrenza il tiro del necessario cambiamento legislativo.

 

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