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Violenza domestica: sufficienti le sole dichiarazioni della moglie per condannare il marito!

Violenza domestica: sufficienti le sole dichiarazioni della moglie per condannare il marito!

Carmine Milo No Comment

Con la sentenza n. 28033 del 26 giugno 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un marito, accusato di aver perpetrato lesioni aggravate nei confronti della propria coniuge con un bastone, confermando la penale responsabilità dello stesso e sminuendo le argomentazioni difensive della difesa dell’uomo, secondo le quali la credibilità della moglie era facilmente contestabile per la palese discrasia delle dichiarazioni rese in momenti diversi dalla donna.

Specificamente, secondo la tesi difensiva dell’imputato, la donna, in sede di sommarie informazioni, avrebbe affermato di essere stata colpita da un unico bastone, poi, successivamente, dinanzi al Giudice di prime cure, avrebbe asserito che si trattavano di tre manici di scopa diversi.

Per tali ragioni, la prospettazione difensiva del marito censurava fortemente la credibilità della donna, dimostrando come le dichiarazioni rese dalla stessa non fossero state confortate da alcun riscontro esterno ed, inoltre, in sede dibattimentale, risultavano palesemente sconfessate da altri testi, i quali dichiaravano di non ricordare la presenza degli arnesi.

La Suprema Corte, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha distinto il concetto di credibilità della persona offesa — il cui presupposto è l’attendibilità, riconosciuta, in genere, alle deposizioni rese in dibattimento dal testimone — da quello di attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dal chiamato in correità. A differenza del secondo caso, è possibile fondare la responsabilità dell’imputato sulle sole dichiarazioni della persona offesa, quando connotate da credibilità soggettiva e oggettiva, valutabile anche in assenza di ulteriori riscontri.

Sul punto, le Sezioni Unite avevano, tra l’altro, già precisato che le dichiarazioni della persona offesa possono costituire legittimamente l’unica prova a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto.

Nel caso di specie, la difesa dell’imputato ha totalmente omesso di considerare tali aspetti. La credibilità della persona offesa, pertanto, secondo i giudici di primo e secondo grado, si sarebbe consolidata proprio in virtù del fatto che la stessa non si fosse costituita parte civile né avesse presentato querela, non mostrando, quindi, alcun interesse speculativo alla vicenda, né particolare astio nei confronti del coniuge.

Quanto alle dichiarazioni dei testi, la mera circostanza che questi non avessero ricordato la presenza di un bastone, anche a fronte del considerevole lasso di tempo intercorso tra i fatti e le deposizioni, non è sufficiente ex se ad escludere l’effettivo utilizzo dello stesso, né la credibilità della persona offesa, avvalorata dalle considerazioni sovraesposte.

Avv. Jessica Carrano

 

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