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Nessuna demolizione dell’abuso edilizio in caso di particolare tenuità del fatto

Nessuna demolizione dell’abuso edilizio in caso di particolare tenuità del fatto

Carmine Milo No Comment

Con la sentenza n. 48248, depositata il 23 ottobre 2018, la Corte di Cassazione affronta per la prima volta l’inedito tema del rapporto tra la pronuncia di non punibilità per particolare entità del fatto e l’ordine del giudice penale di demolizione delle opere abusive, affermando l’incompatibilità di tale ordine con l’istituto dell’inoffensività del fatto.

Secondo la Suprema Corte, infatti, con riferimento al reato urbanistico – art. 44 D.p.r. n. 380/2011 – e al reato paesaggistico – art. 181 d.lgs. n. 42/2004 – il giudice che dichiari l’imputato non punibile ex articolo 131-bis del codice penale non può ordinare, rispettivamente, la demolizione delle opere abusive o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto non è configurabile il presupposto della sentenza di condanna, malgrado vi sia un accertamento di responsabilità dell’imputato.

Le ragioni poste a fondamento della decisione della Terza Sezione della Cassazione si pongono in perfetta continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale che individua la giustificazione giuridica della sanzione amministrativa ablatoria nell’accessività alla sentenza di condanna.
Di conseguenza, stante anche il tenore delle disposizioni che annettono inequivocabilmente la sanzione ablatoria alla pronuncia di una sentenza di condanna, è irrilevante l’accertamento della commissione dell’abuso paesaggistico o edilizio.

Allo stesso modo, l’ipotesi di estinzione per prescrizione del reato non consente al giudice di impartire l’ordine (amministrativo) di ripristino dello stato dei luoghi, che, invece, va revocato dal giudice dell’impugnazione, ferme restando le competenze dell’autorità amministrativa.

Nella ricostruzione operata in sentenza, quindi, benchè la sentenza di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto implichi un accertamento implicito di responsabilità, non si ritiene configurata la condanna ai fini e per l’applicazione degli ordini amministrativi accessori che, peraltro, il giudice penale impartisce con modalità concorrente con l’autorità amministrativa.

Sul punto, infine, appare opportuno rimarcare che l’incompatibilità con la pronuncia ex art. 131 bis c.p. non vuol dire che l’ordine di demolizione, in quanto tale, rimanga irrimediabilmente precluso dall’intervenuta pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, perché esso potrà ed anzi dovrà essere irrogato, ricorrendone i presupposti, dall’autorità amministrativa preposta.
Resta fermo, infatti, in ogni caso, l’autonomo potere-dovere in capo alla competente autorità amministrativa di procedere alla demolizione.

Si tratta di una pronuncia che è destinata ad avere rilevanti ricadute nella prassi giudiziaria, anche, e soprattutto, alla luce del fatto che le contravvenzioni edilizie e paesaggistiche sono sempre più frequentemente oggetto di decisioni di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

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