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Immissioni rumorose e limite di tollerabilità: una questione sempre attuale!

Carmine Milo No Comments

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28201 del 5 novembre 2018, pronunciandosi su un caso di immissioni rumorose provenienti dall’appartamento sovrastante, ha affermato il principio secondo cui il calcolo del livello di rumorosità debba essere effettuato con apposite indagini che tengano conto della situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.

Nello specifico, la Suprema Corte ha ritenuto viziate le motivazioni giuridiche addotte dalla Corte di appello, considerando non soddisfacenti le risultanze del C.t.u., le quali, sulla scorta dei rilievi fonometrici, si erano limitate ad un calcolo del livello di rumorosità in condizioni di assoluto silenzio e prescindendo dalla rumorosità di fondo della zona in cui era sito l’immobile.

Nella ricostruzione motivazionale addotta in sentenza, i Giudici di legittimità hanno chiarito che nell’indagine sulla rumorosità occorre considerare il complesso dei suoni caratteristici della zona, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate dalle immissioni.

Su tale scia, infatti, secondo la Corte, “il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile dà luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi”.

Nel caso in oggetto, tenuto conto che il livello di fondo era stato calcolato nel solo ambiente sottostante alla proprietà del ricorrente e in condizioni di assoluto silenzio, prescindendo dalle normali modalità di utilizzo degli immobili e dal livello di rumorosità della zona, correttamente rilevata, la Cassazione, stravolgendo le argomentazioni logico-giuridiche dei Giudici di secondo grado, ha concluso, pertanto, negativamente sull’intollerabilità delle immissioni rumorose.

In definitiva, secondo gli Ermellini – che hanno cassato la sentenza, rinviando ad altra sezione della Corte di appello – la valutazione diretta a stabilire la legittimità dell’immissione dei rumori nei limiti della norma deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.

 

 

 

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