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Edilizia libera. Gazebo e pergolati senza permesso: facciamo il punto!

Carmine Milo No Comments

Dal novembre 2016 è in atto un’azione governativa di semplificazione, volta a riformare a livello nazionale i regimi amministrativi delle pratiche edilizie.

Il glossario unico per l’edilizia libera — allegato al Decreto legislativo n. 222 del 2016 e redatto proprio in quest’ottica — contiene l’elencazione degli interventi per i quali non sono richiesti i permessi a costruire, Cila o Scia e che, pertanto, possono essere eseguiti senza alcun titolo abitativo.

Il legislatore nazionale, dopo quindici mesi dal primordiale provvedimento, non ha, però, ancora provveduto, nonostante la delicatezza del settore, ad ultimare l’iter normativo.

Solo a seguito della Conferenza unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, intanto, è stata raggiunta l’intesa su una parte del glossario, proprio quella contenente l’elenco degli interventi di edilizia realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni.

L’auspicio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione è che nei prossimi mesi si proceda al completamento del glossario unico, con la specifica previsione delle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire.

Lo stralcio di glossario appena approvato — che dovrà essere pubblicato in G.U. per entrare in vigore — riveste, indiscutibilmente, notevole importanza per il settore edilizio, dal momento che, specificando il regime giuridico dell’attività edilizia libera e prevedendo un elenco delle opere realizzabili, riduce in modo significativo il contenzioso e l’incertezza normativa.

Sono attività di edilizia libera la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne, il rifacimento di intonaci, la sostituzione di inferriate, parapetti e ringhiere, la riparazione e la sostituzione dei manti di copertura — nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e materiche — il rinnovamento o la messa a norma degli impianti elettrici, di distribuzione del gas, igienico-sanitari, di illuminazione esterna.

Con il Decreto del 2016, il passaggio dal regime di comunicazione a quello di edilizia libera è avvenuto anche per i pannelli solari e fotovoltaici a servizio di edifici al di fuori dei centri storici, per gli arredi da giardino — barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere e panche — fino ad inglobare gazebo e pergolati, opere che devono essere contingenti e temporanee, di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo.

In attesa di nuovi sviluppi, si consiglia cautela … pur potendo essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, le opere “libere” devono essere poste in essere nel rispetto delle prescrizioni locali e delle normative di settore!

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