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Tutela dell’immagine dei minori: occorre il consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione di foto sui social media.

Carmine Milo No Comments

La tutela dell’immagine dei minorenni è un tema di crescente attualità che si interseca con il diritto alla privacy da un lato e con la responsabilità genitoriale dall’altro, intesa, quest’ultima, quale diritto-dovere di prendere congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i figli.

 

Con lo sguardo proiettato alla pubblicazione di immagini di figli minori sui social media da parte di un genitore senza il consenso dell’altro, le statuizioni normative e giurisprudenziali stigmatizzano la necessità di un consenso congiunto per la richiamata pubblicazione online, anche in considerazione della circostanza che tale diffusione può avere implicazioni significative proprio per la privacy e la reputazione, nonché per la sicurezza.

 

Il divieto di pubblicazione senza il consenso di entrambi i genitori deriva da un complesso di principi giuridici nazionali e sovranazionali, a partire dalle disposizioni contenute nella Costituzione italiana (l’art. 2 riconosce il diritto alla privacy e all’immagine tra i diritti inviolabili dell’uomo) e nel Codice civile (l’art. 10 consacra la tutela dell’immagine), passando attraverso quelle contenute nella Convenzione di New York del 1989 (il riferimento è agli artt. 1 e 6) e nella Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, fino ad approdare a quelle contemplate nella Carta di Nizza del 2000 (il riferimento è all’art. 24) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

 

Anche il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte ribadito l’importanza della protezione dei dati personali dei minori online, incluse le loro immagini. Sul punto, giova rimarcare che ciascun genitore può rivolgersi al Garante Privacy per segnalare la pubblicazione non autorizzata di foto dei figli: se viene accertata la violazione, a seguito di un’istruttoria, il Garante può ordinare la rimozione delle immagini e imporre sanzioni amministrative al responsabile del trattamento (in tal caso, il genitore che ha pubblicato senza consenso).

 

Anche le ultime pronunce giurisprudenziali in materia hanno aderito alla prospettiva avallata dall’orientamento maggioritario. Il principio del consenso congiunto dei genitori è stato cristalizzato, infatti, sia dall’Organo supremo di legittimità che dai Tribunali ordinari di merito.

In linea generale, la Suprema Corte è persistente nel ribadire l’importanza dell’accordo tra i genitori per le decisioni di “maggiore interesse” per i figli, tra cui la tutela dell’immagine e della riservatezza (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, sent. n. 3088/2021).

In una prospettiva particolareggiata, invece, è significativo il ragionamento giuridico adottato dagli Organi giudiziari territoriali; con la recente sentenza n. 242/2024, il Tribunale di Foggia, nell’ambito di un procedimento di divorzio, dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre a causa di precipue condotte pregiudizievoli per i minori, tra le quali aver aperto, senza il consenso della madre, delle pagine Facebook intestate ai minori, inserendovi le loro immagini e facendone un uso sconveniente.

Nella ricostruzione motivazionale dell’Organo giudicante, il pregiudizio insito nella diffusione dell’immagine del minore sul social network integra una violazione della sua privacy. In questa ottica, per porre rimedio a tale violazione — in accoglimento della domanda materna di immediata inibitoria ex art. 709-ter c.p.c. — veniva ordinata al padre la rimozione da Facebook delle immagini ritraenti i minori, l’oscuramento e la chiusura dei profili aperti dal medesimo a nome dei figli (infra quattordicenni) e dallo stesso utilizzati direttamente, nonostante l’opposizione della madre.

 

Ne deriva che il semplice inserimento di foto dei minori sui social costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole, determinando la diffusione di immagini fra un numero indeterminato di persone, senza tuttavia che, alla base, vi sia un consenso consapevolmente prestato al trattamento dei dati.

Ma vi è di più.

Quella condotta, infatti, arreca pregiudizio ove si consideri che il genitore fa un utilizzo di un profilo — intestato al figlio minore — aperto alla consultazione di tutti gli utenti, creando inevitabilmente un forte disagio allo stesso nel proprio ambiente scolastico ed esponendo il minore a rischi futuri, quali, a mero titolo esemplificativo, il bullismo, il cyberbullismo, la pedofilia, l’utilizzo improprio dell’immagine in età adulta, la creazione di una “identità digitale” non voluta o non controllabile.

 

In definitiva, la condivisione di immagini di minori sui social media è un atto che, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore alla privacy e all’immagine, deve essere frutto di una decisione ponderata e congiunta di entrambi i genitori.

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