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Tag Archives: Separazione e divorzio

Tutela dell’immagine dei minori: occorre il consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione di foto sui social media.

Carmine Milo No Comments

La tutela dell’immagine dei minorenni è un tema di crescente attualità che si interseca con il diritto alla privacy da un lato e con la responsabilità genitoriale dall’altro, intesa, quest’ultima, quale diritto-dovere di prendere congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i figli.

 

Con lo sguardo proiettato alla pubblicazione di immagini di figli minori sui social media da parte di un genitore senza il consenso dell’altro, le statuizioni normative e giurisprudenziali stigmatizzano la necessità di un consenso congiunto per la richiamata pubblicazione online, anche in considerazione della circostanza che tale diffusione può avere implicazioni significative proprio per la privacy e la reputazione, nonché per la sicurezza.

 

Il divieto di pubblicazione senza il consenso di entrambi i genitori deriva da un complesso di principi giuridici nazionali e sovranazionali, a partire dalle disposizioni contenute nella Costituzione italiana (l’art. 2 riconosce il diritto alla privacy e all’immagine tra i diritti inviolabili dell’uomo) e nel Codice civile (l’art. 10 consacra la tutela dell’immagine), passando attraverso quelle contenute nella Convenzione di New York del 1989 (il riferimento è agli artt. 1 e 6) e nella Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, fino ad approdare a quelle contemplate nella Carta di Nizza del 2000 (il riferimento è all’art. 24) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

 

Anche il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte ribadito l’importanza della protezione dei dati personali dei minori online, incluse le loro immagini. Sul punto, giova rimarcare che ciascun genitore può rivolgersi al Garante Privacy per segnalare la pubblicazione non autorizzata di foto dei figli: se viene accertata la violazione, a seguito di un’istruttoria, il Garante può ordinare la rimozione delle immagini e imporre sanzioni amministrative al responsabile del trattamento (in tal caso, il genitore che ha pubblicato senza consenso).

 

Anche le ultime pronunce giurisprudenziali in materia hanno aderito alla prospettiva avallata dall’orientamento maggioritario. Il principio del consenso congiunto dei genitori è stato cristalizzato, infatti, sia dall’Organo supremo di legittimità che dai Tribunali ordinari di merito.

In linea generale, la Suprema Corte è persistente nel ribadire l’importanza dell’accordo tra i genitori per le decisioni di “maggiore interesse” per i figli, tra cui la tutela dell’immagine e della riservatezza (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, sent. n. 3088/2021).

In una prospettiva particolareggiata, invece, è significativo il ragionamento giuridico adottato dagli Organi giudiziari territoriali; con la recente sentenza n. 242/2024, il Tribunale di Foggia, nell’ambito di un procedimento di divorzio, dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre a causa di precipue condotte pregiudizievoli per i minori, tra le quali aver aperto, senza il consenso della madre, delle pagine Facebook intestate ai minori, inserendovi le loro immagini e facendone un uso sconveniente.

Nella ricostruzione motivazionale dell’Organo giudicante, il pregiudizio insito nella diffusione dell’immagine del minore sul social network integra una violazione della sua privacy. In questa ottica, per porre rimedio a tale violazione — in accoglimento della domanda materna di immediata inibitoria ex art. 709-ter c.p.c. — veniva ordinata al padre la rimozione da Facebook delle immagini ritraenti i minori, l’oscuramento e la chiusura dei profili aperti dal medesimo a nome dei figli (infra quattordicenni) e dallo stesso utilizzati direttamente, nonostante l’opposizione della madre.

 

Ne deriva che il semplice inserimento di foto dei minori sui social costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole, determinando la diffusione di immagini fra un numero indeterminato di persone, senza tuttavia che, alla base, vi sia un consenso consapevolmente prestato al trattamento dei dati.

Ma vi è di più.

Quella condotta, infatti, arreca pregiudizio ove si consideri che il genitore fa un utilizzo di un profilo — intestato al figlio minore — aperto alla consultazione di tutti gli utenti, creando inevitabilmente un forte disagio allo stesso nel proprio ambiente scolastico ed esponendo il minore a rischi futuri, quali, a mero titolo esemplificativo, il bullismo, il cyberbullismo, la pedofilia, l’utilizzo improprio dell’immagine in età adulta, la creazione di una “identità digitale” non voluta o non controllabile.

 

In definitiva, la condivisione di immagini di minori sui social media è un atto che, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore alla privacy e all’immagine, deve essere frutto di una decisione ponderata e congiunta di entrambi i genitori.

Il diritto dei nonni a vedere i nipoti da soli

Carmine Milo No Comments

La Suprema Corte ancora una volta interviene a tutela dei nonni, ribadendo il diritto ad instaurare e mantenere una relazione affettiva con i propri nipoti, nonché pronunciandosi sulla possibilità dell’incontro nonno-nipote anche in assenza del genitore del bambino.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 6658/2025, depositata il 13 marzo 2025, si è pronunciata ritenendo ammissibile uno dei motivi posti a fondamento del ricorso avanzato dai nonni paterni di G.E.M., con il quale si denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 317 bis c.p., per aver la decisione dei giudici di merito precluso loro la possibilità, quali ascendenti, di intrattenere rapporti diretti e personali significativi con il minore senza dover condividere tale lasso temporale esclusivamente allorquando il minore si trovi con il genitore.

A giudizio della Corte territoriale, infatti, nell’esplicazione del diritto riconosciuto ai nonni, all’incontro con il nipote avrebbe dovuto comunque presenziare il genitore. Segnatamente, la Corte di appello aveva ritenuto funzionale all’interesse del minore la frequentazione con i nonni, ma, nonostante la grave ed accertata conflittualità tra le parti e la distanza geografica delle rispettive residenze — a seguito dell’allontanamento del padre dalla casa familiare, sita in Liguria, e del suo trasferimento a Bari, presso i genitori — non aveva stabilito in modo chiaro la possibilità di incontro, di persona o mezzo apparati elettronici, tra nonni paterni e nipote.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato ed accolto il primo motivo di ricorso avanzato dai nonni paterni, sottolineando, però, anche in tale occasione, che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317 bis c.c., coerentemente con l’interpretazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, non ha valore assoluto e incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira « l’esclusivo interesse del minore », inteso come un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote.

Sul punto, nel corso degli ultimi anni, si sono susseguite molteplici pronunce di merito e di legittimità che hanno coadiuvato a delineare i confini del diritto degli ascendenti, fino ad identificare tale diritto come pieno soltanto qualora il coinvolgimento dei nonni nella crescita del minore si sostanzi proprio in un fruttuoso progetto educativo, idoneo ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità dei nipoti.

In realtà, il diritto degli ascendenti a frequentare i nipoti minorenni presuppone, per l’appunto, « una relazione positiva, gratificante e soddisfacente » per cui l’Autorità giudiziaria deve accertare il preciso vantaggio derivante loro dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (v., sul punto, Cass. n. 2881/2023).

In tale prospettiva, l’esigenza di una regolamentazione chiara ed equilibrata della frequentazione con gli ascendenti, focalizzata sul superiore interesse del minore alla ricorrenza dei presupposti, è maggiormente avvertita laddove la situazione familiare sia connotata da una grave conflittualità, tale da impedire una gestione degli incontri attuata concordemente in autonomia da parte dei genitori, pur separati o divorziati, e dove si realizzino condizioni geografiche che tendenzialmente rendono più complesso l’incontro di persona.

 

Separazione: casa affidata al figlio minore e nessun genitore verserà l’assegno di mantenimento.

Carmine Milo No Comments

Storica sentenza del Tribunale di Matera che sancisce di fatto il principio della bigenitorialità perfetta: non era mai accaduto prima che nell’ambito di una separazione tra coniugi la casa di famiglia venisse affidata al figlio minore.

Con il decreto di omologazione emesso dal Tribunale materano è stato stabilito, infatti, che, dopo la separazione, non ci sarà un genitore prevalente sull’altro perché i tempi di frequentazione saranno assolutamente paritetici: il figlio minorenne della coppia rimarrà stabilmente a vivere nel domicilio familiare e i due genitori si alterneranno con una frequenza settimanale all’interno dell’abitazione, in modo da non lasciare mai solo il bambino.

Nella ricostruzione motivazionale della sentenza si legge che « nei periodi di rispettiva permanenza i genitori provvederanno personalmente al mantenimento del figlio »: ad un’equa distribuzione del tempo dedicato al minore corrisponderà anche l’uguaglianza del contributo economico elargito da entrambi i genitori.

Il Tribunale ha stabilito, infatti, che entrambi i genitori — nel caso di specie con redditi equivalenti — dovranno provvedere al mantenimento del figlio minorenne in parti uguali durante il periodo di affido di loro spettanza e che nessuno dei due dovrà versare all’altro coniuge alcun assegno di mantenimento.

La sentenza del Tribunale di Matera apre la strada ai contenuti del decreto legge Pillon — non ancora passato al vaglio delle Camere — sull’assegnazione in tempi simmetrici del figlio ai genitori separati e costituisce, pertanto, un precedente in linea con la proposta di legge che introduce il principio della “bigenitorialità perfetta”, riscrivendo la legge del 2006 sull’affido condiviso dei figli a seguito di separazioni e divorzi.

La breve durata del matrimonio incide sull’assegno di mantenimento?

Carmine Milo No Comments

Il giudizio relativo all’accertamento della spettanza dell’assegno divorzile, dopo il perfezionamento della fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, si articola in due fasi successive e distinte, sull’an e sul quantum debeatur, informate rispettivamente ai principi dell’autoresponsabilità e della solidarietà economica.

Nella prima fase — come costantemente rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità — il giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso.

Nella seconda fase, invece, il giudice procede alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

In materia di divorzio, è saldo il principio giurisprudenziale per cui la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno previsto dalla Legge n. 898 del 1970, ma non anche — salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi — sul riconoscimento dell’assegno stesso, assolvendo quest’ultimo ad una finalità di tutela del coniuge economicamente più debole.

Nello specifico, la Suprema Corte, con la sentenza n. 15144 del 2018 — pronunciandosi sul ricorso mosso da un marito, convinto che la Corte d’Appello non avesse considerato la breve durata del suo matrimonio — ha ribadito che i giudici di secondo grado avevano correttamente accertato il diritto della moglie a ricevere l’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge, vista la notevole sproporzione dei loro redditi.

Nella ricostruzione operata in sentenza, pertanto, la Cassazione — richiamando un precedente similare, relativo ad un vincolo matrimoniale di appena 15 mesi, rispetto al quale, tra l’altro, la moglie godeva anche di un proprio reddito, seppur inferiore a quello del marito — ha sancito che la breve durata del matrimonio (all’incirca un anno, nel caso di specie) non rappresenta un elemento capace di poter escludere il diritto all’assegno di mantenimento.

In definitiva, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che l’assegno al coniuge va commisurato al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che, in mancanza di prove, l’indice di tale tenore può essere costituito dall’attuale divario reddituale, e in generale, dalla diversa posizione economica dei coniugi.

Avv. Teresa Santamaria

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